IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo  la  riserva, in relazione alla eccezione sollevata dal
 convenuto osserva quanto segue;
   L'eccezione riguarda  in  maniera  diretta  la  legittimita'  della
 rivalsa per I.V.A. esposta nella fattura di prestazioni professionali
 svolte nell'esercizio di una difesa penale di un imputato;
   Oggetto  del  contendere  e'  quindi,  in  via diretta, la facolta'
 prevista dall'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre  1992,  n.  633,  che  si
 ricollega  solo  indirettamente alle statuizioni previste dagli attt.
 1, 3 e 10 dello stesso citato d.P.R.
   La    risoluzione   della   controversia   dipende   effettivamente
 dall'accoglimento o meno di tale eccezione non essendovi altri motivi
 esposti dal convenuto a sostegno della sua richiesta di rigetto della
 domanda attrice.
   In   tale   situazione   la   risoluzione   della   questione    di
 costituzionalita'  della norma si pone quale questione preliminare in
 grado di definire il giudizio, appare rilevante per  il  giudizio  in
 corso  e va definita anche prima di ogni attivita' istruttoria che si
 reputi eventualmente necessaria.
   Ritenuta  la  rilevanza,  si  rende  necessario  valutare  la   non
 manifesta infondatezza della questione sollevata.
   In relazione a tale aspetto si ricorda che:
     a)  la  legge  delega  n.  825  del 9 ottobre 1971, all'art. 5 ha
 stabilito i principi direttivi cui doveva  informarsi  la  disciplina
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto ed al n. 1) dopo aver elencato le
 varie categorie di atti da sottoporre a tassazione in relazione  alle
 cessioni  di  servizi  sub  b)  espressamente recita "ad eccezione di
 quelle  espressamente  esentate  per  motivi  di  rilevante  utilita'
 culturale e sociale";
     b)  parte  convenuta si chiede come mai le prestazioni effettuate
 da un esercente la  professione  sanitaria  per  curare  un  semplice
 raffreddore   possano  essere  ritenute  degne  di  esenzione  e  non
 altrettanto le necessarie prestazioni di un avvocato in difesa di  un
 imputato  nel  processo  penale  nel  quale e' in gioco il bene della
 liberta' personale, non certo inferiore a quello della salute;
     c) l'argomentazione e' degna di meditazione. Appare indubitabile,
 infatti, che l'avvocato  nella  difesa  di  un  imputato  svolge  una
 attivita'    riferibile    a   diritti   essenziali   della   persona
 costituzionalmente   garantiti,   quale   il   diritto   di   difesa,
 strettamente  collegato  nel  processo  penale  con  il  diritto alla
 liberta' personale;
     d) il diritto di difesa e' tra i pochi che (come il diritto  alla
 liberta'  personale) vengono espressamente definiti inviolabili dalla
 Corte costituzionale e si sostanzia in  due  aspetti  principali:  il
 diritto al giusto processo ed il diritto al contraddittorio;
     e)  l'esercizio  di  tale  diritto  di  difesa,  stante  anche il
 carattere estremamente tecnico del processo, richiede  il  necessario
 intervento dell'avvocato. Quindi l'avvocato partecipa con l'accusa ed
 il  giudicante a realizzare la funzione essenziale del processo e per
 questo puo' dirsi investito di una funzione pubblica essenziale, alla
 quale e' anche collegato il dovere pubblico di prestare la difesa;
     f) appare indubitabile, inoltre, che  l'intervento  dell'avvocato
 sia  strumentale  non solo a rendere possibile il "processo" ma anche
 ad  assicurare  il  "giusto   processo"   con   l'instaurazione   del
 "contraddittorio" secondo il principio gia' sancito dalla Convenzione
 europea   dei   diritti   dell'uomo.   Tale   convenzione,   recepita
 dall'ordinamento italiano con  legge  ordinaria,  e'  ritenuta  dalla
 Corte  di  giustizia  europea  la  carta fondamentale dei diritti del
 cittadino  europeo,  assumendo  sostanzialmente  le  funzioni  di  un
 ordinamento  ispiratore  della  legislazione  dei vari Stati membri e
 quindi fonte anche di principi costituzionalmente inviolabili.
   Da quanto fin qui rilevato deriva che la prestazione di servizi  di
 assistenza  e  difesa  svolta da un avvocato in favore di un imputato
 nel processo penale debba definirsi prestazione di servizi rivestenti
 carattere di rilevante utilita' sociale.
   Ne  consegue  che  la  mancata  esclusione  dalla  tassazione della
 cessione di tali servizi appare in contrasto con i principi  espressi
 nella  legge  delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione.
 Ovvero, comunque, che la  mancata  esclusione  dalla  tassazione  non
 corrisponde  a  criteri di ragionevolezza, in quanto, raffrontando le
 situazioni di cessione di servizi ugualmente  di  rilevante  utilita'
 sociale,  determina  una  disparita'  di trattatnento, non consentita
 dall'art.  3 della Carta costituzionale, nella  garanzia  di  diritti
 inviolabili  dell'uomo,  assicurata  anche  dal  precedente  art.  2.
 Penalizza, infine, le garanzie  di  difesa  assicurate  dall'art.  24
 della stessa Carta costituzionale.
   Le  ipotesi innanzi formulate e l'interpretazione sistematica della
 normativa alla stregua dei  criteri  costituzionali  comporterebbero,
 qualora  ne  sia  riconosciuto  il  fondamento,  che  l'esercizio del
 diritto di rivalsa fatto valere, in questo processo, da parte attrice
 resterebbe privo di valido riferimento normativo.