IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva, in relazione alla eccezione sollevata dal convenuto osserva quanto segue; L'eccezione riguarda in maniera diretta la legittimita' della rivalsa per I.V.A. esposta nella fattura di prestazioni professionali svolte nell'esercizio di una difesa penale di un imputato; Oggetto del contendere e' quindi, in via diretta, la facolta' prevista dall'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1992, n. 633, che si ricollega solo indirettamente alle statuizioni previste dagli attt. 1, 3 e 10 dello stesso citato d.P.R. La risoluzione della controversia dipende effettivamente dall'accoglimento o meno di tale eccezione non essendovi altri motivi esposti dal convenuto a sostegno della sua richiesta di rigetto della domanda attrice. In tale situazione la risoluzione della questione di costituzionalita' della norma si pone quale questione preliminare in grado di definire il giudizio, appare rilevante per il giudizio in corso e va definita anche prima di ogni attivita' istruttoria che si reputi eventualmente necessaria. Ritenuta la rilevanza, si rende necessario valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. In relazione a tale aspetto si ricorda che: a) la legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971, all'art. 5 ha stabilito i principi direttivi cui doveva informarsi la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto ed al n. 1) dopo aver elencato le varie categorie di atti da sottoporre a tassazione in relazione alle cessioni di servizi sub b) espressamente recita "ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilita' culturale e sociale"; b) parte convenuta si chiede come mai le prestazioni effettuate da un esercente la professione sanitaria per curare un semplice raffreddore possano essere ritenute degne di esenzione e non altrettanto le necessarie prestazioni di un avvocato in difesa di un imputato nel processo penale nel quale e' in gioco il bene della liberta' personale, non certo inferiore a quello della salute; c) l'argomentazione e' degna di meditazione. Appare indubitabile, infatti, che l'avvocato nella difesa di un imputato svolge una attivita' riferibile a diritti essenziali della persona costituzionalmente garantiti, quale il diritto di difesa, strettamente collegato nel processo penale con il diritto alla liberta' personale; d) il diritto di difesa e' tra i pochi che (come il diritto alla liberta' personale) vengono espressamente definiti inviolabili dalla Corte costituzionale e si sostanzia in due aspetti principali: il diritto al giusto processo ed il diritto al contraddittorio; e) l'esercizio di tale diritto di difesa, stante anche il carattere estremamente tecnico del processo, richiede il necessario intervento dell'avvocato. Quindi l'avvocato partecipa con l'accusa ed il giudicante a realizzare la funzione essenziale del processo e per questo puo' dirsi investito di una funzione pubblica essenziale, alla quale e' anche collegato il dovere pubblico di prestare la difesa; f) appare indubitabile, inoltre, che l'intervento dell'avvocato sia strumentale non solo a rendere possibile il "processo" ma anche ad assicurare il "giusto processo" con l'instaurazione del "contraddittorio" secondo il principio gia' sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale convenzione, recepita dall'ordinamento italiano con legge ordinaria, e' ritenuta dalla Corte di giustizia europea la carta fondamentale dei diritti del cittadino europeo, assumendo sostanzialmente le funzioni di un ordinamento ispiratore della legislazione dei vari Stati membri e quindi fonte anche di principi costituzionalmente inviolabili. Da quanto fin qui rilevato deriva che la prestazione di servizi di assistenza e difesa svolta da un avvocato in favore di un imputato nel processo penale debba definirsi prestazione di servizi rivestenti carattere di rilevante utilita' sociale. Ne consegue che la mancata esclusione dalla tassazione della cessione di tali servizi appare in contrasto con i principi espressi nella legge delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione. Ovvero, comunque, che la mancata esclusione dalla tassazione non corrisponde a criteri di ragionevolezza, in quanto, raffrontando le situazioni di cessione di servizi ugualmente di rilevante utilita' sociale, determina una disparita' di trattatnento, non consentita dall'art. 3 della Carta costituzionale, nella garanzia di diritti inviolabili dell'uomo, assicurata anche dal precedente art. 2. Penalizza, infine, le garanzie di difesa assicurate dall'art. 24 della stessa Carta costituzionale. Le ipotesi innanzi formulate e l'interpretazione sistematica della normativa alla stregua dei criteri costituzionali comporterebbero, qualora ne sia riconosciuto il fondamento, che l'esercizio del diritto di rivalsa fatto valere, in questo processo, da parte attrice resterebbe privo di valido riferimento normativo.